L’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27/12/2024 (pubblicato in G.U. n. 305 del 31/12/2024) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, ai soli fini fiscali, non può essere assunto un saggio legale di interesse inferiore al 2,5% (corrispondente al saggio di interesse già in vigore nell’anno 2024), sebbene per l’anno 2025 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 10/12/2024 (pubblicato in G.U. n. 294 del 16/12/2024) abbia fissato al 2% la misura del saggio degli interessi legali.
Pertanto, il calcolo delle percentuali dell’usufrutto/nuda proprietà, da valere per l’anno 2025, va fatto utilizzando i coefficienti determinati assumendo come riferimento il saggio di interesse legale al 2,5%, ossia il minimo previsto dal nuovo art. 46 comma 5-ter del T.U.R. (D.P.R. 131/1986) e dal nuovo art. 17 comma 1-ter del T.U.S. (D.Lgs. 346/1990).
Di seguito si riporta la tabella con le percentuali di calcolo, ai soli fini fiscali, dei valori dell’usufrutto vitalizio e della nuda proprietà (o delle rendite o pensioni vitalizie) al saggio di interesse del 2,5%.
Le percentuali dell’usufrutto e della nuda proprietà (rimaste invariate rispetto al 2024) sono calcolate tenuto conto dell’età dell’usufruttuario (ossia degli anni compiuti al momento della costituzione dell’usufrutto) e del valore della piena proprietà (ad esempio: usufruttuario anni 62 compiuti; valore piena proprietà € 100.000,00; valore usufrutto 55% = € 55.000,00; valore nuda proprietà 45% = € 45.000,00).
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Calcolo rendita (o pensione) perpetua o a tempo indeterminato
L’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27/12/2024 (pubblicato in G.U. n. 305 del 31/12/2024) fissa inoltre il nuovo “valore multiplo” da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue o, a tempo indeterminato, in relazione a quanto prescritto dall’art. 46, comma 2, lett. a) del Testo Unico in materia di imposta di registro (DPR 131/1986) e dall’art. 17, comma 1, lett. a) del Testo Unico in materia di imposta di successione e donazione (D.Lgs. 346/1990): il valore è pari a 40 volte l’annualità.