Con decreto interministeriale (MEF e MIMIT) n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, sono state fissate le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese, secondo quanto previsto dalla legge 30.12.2023 n. 213 (cd. legge di bilancio 2024).
Dispone l’art. 1 - comma 101 delle predetta legge di bilancio 2024 che le imprese con sede legale in Italia sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Il DM 18/2025, che entrerà in vigore il 14 marzo 2025, definisce i dettagli operativi per applicare la predetta normativa e precisa cosa si debba intendere per le “immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile”, ovverosia i beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, quali:
1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
2) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
L’oggetto della copertura assicurativa saranno pertanto i danni ai predetti beni, direttamente cagionati da alluvione, inondazione ed esondazione, sisma, o frana da intendersi rispettivamente come:
a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi
atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Quanto ai massimali ed ai limiti di indennizzo il DM 18/2025 precisa che le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettino i seguenti principi:
a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Si ricorda infine che l’art. 1 - comma 102 della legge di bilancio 2024 stabilisce che dell’inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si dovrà tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Non sono al momento previste sanzioni pecuniare in caso di inadempimento.
Avv. Daniele Mammani