REGISTRO DELLE IMPRESE
Iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria: prime indicazioni da parte del Ministero delle imprese del made in Italy
Il Ministero delle imprese e del made in Italy (in prosieguo, “il Ministero”) ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), al fine di garantire una applicazione delle nuove disposizioni efficace e uniforme sul territorio nazionale.
La nota 12 marzo 2025, recante il prot. n. 43836, Registro delle imprese. Iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria”, in allegato alla presente circolare, individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.
Il Ministero rende noto che:
Si rammenta che in caso di omissione, trova applicazione l’ordinaria sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».
Soggetti obbligati. Le imprese
L’art. 1, comma 860, della Legge di bilancio 2025 estende l’obbligo di comunicazione in relazione all’indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori «di imprese costituite in forma societaria», ossia tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi una attività imprenditoriale, e, di converso, l’esclusione da esso delle forme societarie cui non è consentito svolgere un’attività commerciale: quali la società semplice, con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola, e le società di mutuo soccorso, i consorzi, anche con attività esterna, e le società consortili. Si ritiene invece che possano esservi ricomprese, a determinate condizioni, le reti di imprese. Restano in ogni caso esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della norma gli altri enti giuridici non costituiti in forma societaria (e, quindi, le imprese individuali), o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.
La disposizione pare dover essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.
È opportuno evidenziare, infine, che il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico, e non all’organo in quanto tale, comporta che, in costanza di una pluralità di amministratori dell’impresa, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero – a propria scelta – dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
La formulazione testuale della disciplina normativa sin qui esaminata non reca espresse limitazioni né preclusioni in ordine all’indirizzo PEC prescelto dall’amministratore e oggetto di obbligatoria comunicazione al registro delle imprese. Nel silenzio delle norme, parrebbe pertanto consentita, in linea di principio, l’iscrizione per l’amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa. Per il Ministero, sebbene auspicabile in termini di semplificazione, la percorribilità di una simile soluzione risulta però impedita dalla Direttiva del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, del 22 maggio 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 luglio 2015, al n. 2608, ove si prescrive che «l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel registro delle imprese sia nella titolarità esclusiva della medesima, dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l’iscrizione stessa».